Sez. 2, Sentenza n. 3745 del 16/02/2009 (Rv. 606556 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - STATO DI EBBREZZA DEL CONDUCENTE | Guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico - Concorso apparente fra le norme - Esclusione - Conseguenze sul piano dell'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie - Applicazione del principio del cumulo materiale o formale - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - STATO DI EBBREZZA DEL CONDUCENTE
Non sussiste concorso apparente fra i reati, puniti in due diversi commi del medesimo articolo 186 del codice della strada, di guida in stato di ebbrezza (comma 2) e di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico (comma 7), trattandosi di fattispecie diverse sia per quanto riguarda il contenuto e la struttura della norma sia per quanto attiene alla tutela dei beni giuridici; ne deriva, sul piano dell' irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie, la legittimità dell'applicazione del principio del cumulo materiale o formale, con le sole attenuazioni previste dalla legge (nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha ritenuto legittima la decurtazione complessiva di venti punti dalla patente di guida, costituenti la somma della decurtazione di dieci punti per ognuna delle violazioni).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 126 bis, Cod. Strada art. 186 com. 2, Cod. Strada art. 186 com. 7, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)