Sez. 5, Sentenza n. 636 del 18/01/2012 (Rv. 621544 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE | Istanza di condono fiscale - Definitività del relativo rapporto tributario - Condizioni - Fattispecie relativa all'art. 8, comma 2, della legge n. 289 del 2002.
TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE
I rapporti tributari per i quali sia stato richiesto il condono fiscale non possono intendersi definiti prima del controllo da parte dell'Amministrazione sulla correttezza, completezza e sufficienza dei necessari adempimenti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che l'aver il contribuente ottemperato all'adempimento previsto dall'art. 8, comma 2, della legge n. 27 dicembre 2002, n. 289, prima che la norma fosse abrogata retroattivamente dall'art. 5 ter del d.l. 24 dicembre 2002, n. 282, per effetto dell'aggiunta apportata dalla legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27, non aveva comportato la definizione dei rapporti tributari relativi all'imposta unica sulle scommesse, sicchè non erano configurabili nella specie né la violazione del principio di irretroattività delle norme tributarie sfavorevoli, essendo espressamente prevista l'efficacia retroattiva della citata legge n. 27 del 2003, né la violazione del principio di affidamento del contribuente di cui all'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212).
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 8 CORTE COST., Legge 21/02/2003 num. 27 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 24/12/2002 num. 282 art. 5 ter CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)