Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/10/1980 (Rv. 409582 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In ordine ai dipendenti di aziende concessionarie di servizio di pubblico trasporto, l'indennita di buonuscita prevista dalla contrattazione collettiva in virtu della delega conferita con lo art 1 RD 8 gennaio 1931 n 148, al pari di quella stabilita dall'art 26 del regolamento allegato a al RD citato va determinata sulla base dei criteri inderogabili fissati dagli artt 2120, comma terzo, e 2121, comma primo, cod civ e, quindi, tenendo conto di ogni elemento di natura retributiva continuativamente corrisposto quali le mensilita aggiuntive oltre la dodicesima (tredicesima ed eventuali altre). (Conf 4596/79, mass n 401106; (Conf 1856/79, mass n 398238).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)