Sez. L, Sentenza n. 2285 del 15/04/1982 (Rv. 420163 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE PER I DIPENDENTI SENZA DIRITTO A PENSIONE - RIFERIMENTO ALLO STIPENDIO O PAGA ULTIMI RAGGIUNTI - SENT. N. 124 DEL 1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CRITERI FISSATI PER L'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ EX ART. 2120 E 2121 COD. CIV. - INDENNITÀ DI BUONUSCITA PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER IL PERSONALE CON DIRITTO A PENSIONE - APPLICABILITÀ - COMPUTO DI OGNI EMOLUMENTO DI NATURA RETRIBUTIVA - NECESSITÀ.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE PER I DIPENDENTI SENZA DIRITTO A PENSIONE - RIFERIMENTO ALLO STIPENDIO O PAGA ULTIMI RAGGIUNTI - SENT. N. 124 DEL 1975 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - CRITERI FISSATI PER L'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ EX ART. 2120 E 2121 COD. CIV. - INDENNITÀ DI BUONUSCITA PREVISTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA PER IL PERSONALE CON DIRITTO A PENSIONE - APPLICABILITÀ - COMPUTO DI OGNI EMOLUMENTO DI NATURA RETRIBUTIVA - NECESSITÀ.*
Secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 124 del 28 maggio 1975, in tema di indennità di buonuscita dei dipendenti delle aziende autoferrotranviarie senza diritto a pensione, l'espressione "stipendio o paga ultimi raggiunti" di cui all'art. 26, comma quinto, dell'allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, va interpretata con i criteri imperativi fissati per l'indennità di anzianità dagli artt. 2120, comma terzo, e 2121, comma primo, cod. civ., sicché detta indennità deve essere liquidata comprendendovi, oltre alla retribuzione, tutti gli altri elementi accessori di natura retributiva corrisposti continuativamente, quali le mensilità aggiuntive e le indennità annuali (indennità di pasqua e di ferragosto, premio annuale ecc.), con esclusione delle sole somme riferentisi a prestazioni occasionali e contingenti. Criterio analogo a quello suindicato deve ritenersi operante per la Determinazione dell'indennità di buonuscita prevista - in virtù della delega conferita con l'art. 1 del R.d. 1931 n. 148 - dalla contrattazione collettiva (art. 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948) in favore del personale avente diritto a pensione, potendo, sul punto, l'autonomia collettiva essere legittimamente esercitata solo in quanto rispetti il criterio inderogabile dell'onnicomprensività dell'ultima retribuzione, quale base per il computo dell'indennità stessa. (Conf 3050/81, mass n 413610; (Conf 5742/80, mass n 409582; (Conf 5061/80, mass n 408918; (Conf 2959/80, mass n 406705).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)