Sez. L, Sentenza n. 4596 del 08/08/1979 (Rv. 401106 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - NATURA DI CORRISPETTIVO DIFFERITO - DETERMINAZIONE SECONDO LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE ULTIMA RAGGIUNTA - COMPUTO DI OGNI EMOLUMENTO A CARATTERE CORRISPETTIVO - NECESSITA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - NATURA DI CORRISPETTIVO DIFFERITO - DETERMINAZIONE SECONDO LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE ULTIMA RAGGIUNTA - COMPUTO DI OGNI EMOLUMENTO A CARATTERE CORRISPETTIVO - NECESSITA.*
L'indennita di buonuscita che i contratti collettivi, in attuazione della delega conferita dall'art 1 del RD 8 gennaio 1931 n 148, prevedono in favore degli agenti autoferrotramviari i quali abbiano maturato il diritto a pensione ha natura di corrispettivo differito come l'indennita di buonuscita che gli artt 26 e 27 dell'allegato a al medesimo decreto n 148 attribuiscono al personale ferrotramviario che non abbia maturato il diritto a pensione. Ne consegue che le clausole dei contratti collettivi che disciplinano il computo della indennita in base alla retribuzione ultima raggiunta sono legittime solo se ed in quanto comprendano in detta base retributiva ogni emolumento a carattere corrispettivo, con inclusione, quindi, dei ratei della tredicesima mensilita e delle indennita di pasqua e ferragosto, data la inderogabilita del criterio di omnicomprensivita della retribuzione ultima raggiunta, di cui agli artt 2120 e 2121 cod civ, tenuto presente dalle parti stipulanti la menzionata disciplina collettiva. (Conf 1856/79, mass n 398238; (Conf 320/76, mass n 378999).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 27 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)