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Sez. 3, Sentenza n. 7606 del 24/01/2012 Ud. (dep. 27/02/2012) Rv. 252105 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Deposito incontrollato di rifiuti - Violazioni delle prescrizioni indicate dall'art. 6, lett. m) del D.Lgs. n. 22 del 1997 - Reato previsto dall'art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Condotta tenuta nel luogo di produzione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252105-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

Il reato di deposito incontrollato di rifiuti previsto dall'art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per la violazione delle prescrizioni indicate dall'art. 6, lett. m) del D.Lgs. n. 22 del 1997 (oggi sostituito dall'art. 183 lett. bb) del citato D.Lgs. n. 152 del 2006, così come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205) si configura anche se la condotta si svolga nel luogo di produzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 undecies, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 tervicies CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, Decreto Legisl. 03/12/2010 num. 205 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)