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Sez. 3, Sentenza n. 42212 del 29/09/2004 Cc. (dep. 28/10/2004) Rv. 230078 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Deposito temporaneo - Condizioni - Stoccaggio - Individuazione.
Stato
decisa il 2004-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230078-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, il raggruppamento degli stessi nel luogo di produzione non è soggetto ad autorizzazione ove contenuto nel limite temporale dell'anno ed in quelli quantitativi previsti dall'art. 6 del D.Lgs. n. 22 del 1997, integrando diversamente l'ipotesi di deposito incontrollato punito ex art. 51, comma secondo, del citato decreto n. 22; diversamente ove il deposito avvenga in luogo diverso da quello di produzione si configura uno stoccaggio solo se riguarda rifiuti destinati allo smaltimento o al recupero ex art. 6, comma primo lett. l), del decreto n. 22.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)