Sez. 3, Sentenza n. 5020 del 26/11/2024 Cc. (dep. 07/02/2025) Rv. 287514-01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Delitto di omesso versamento di ritenute certificate - Prova dell'avvenuto rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate - Inserimento delle certificazioni nel cassetto fiscale del sostituito - Sufficienza - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Ai fini dell'integrazione del delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come risultante dalla declaratoria di parziale incostituzionalità ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2022, l'avvenuto rilascio ai lavoratori sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate dal datore di lavoro e l'ammontare di queste può essere provato anche mediante il loro inserimento nel cassetto fiscale di ogni singolo dipendente, in quanto equivalente alla messa a disposizione e conoscenza attraverso la consultazione del sito dell'Agenzia delle Entrate, i cui contenuti conoscitivi sono stati implementati dall'art. 23 d.lgs. 8 gennaio 2024, n. 1).
DPR 03/07/1998 num. 332 art. 4, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/01/2024 num. 1 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)