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Sez. 3 - , Sentenza n. 25987 del 13/07/2020 Ud. (dep. 15/09/2020) Rv. 279743 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 – “Rilascio” ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate – Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279743-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di omesso versamento di ritenute certificate, di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per integrare il "rilascio" ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro quale sostituto di imposta non si richiede soltanto la formazione, ancorché perfezionata attraverso la loro sottoscrizione, delle certificazioni in esame, ma è necessaria l'avvenuta esternazione di queste ultime rispetto alla sfera del loro redattore e la loro materiale consegna ai rispettivi destinatari o, quanto meno, a taluno di essi. (Fattispecie alla quale la Corte ha ritenuto applicabile, "ratione temporis", la disciplina dettata dall'art. 10-bis cit. nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 7 com. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)