Sez. 3, Sentenza n. 18214 del 07/03/2024 Ud. (dep. 09/05/2024) Rv. 286284-01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Delitto di omesso versamento di ritenute certificate - Perfezionamento - Inoltro telematico delle certificazioni all’Agenzia delle entrate - Sufficienza - Esclusione - Rilascio delle certificazioni al sostituito - Necessità - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, nella formulazione risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità effettuata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 115 del 2022, non è sufficiente il solo inoltro, in via telematica, all'Agenzia delle entrate della dichiarazione del sostituto d'imposta, posto che tale adempimento non si traduce nella materiale consegna ai sostituiti della certificazione, né può ritenersi a questa equipollente.
DPR 03/07/1998 num. 332 art. 4, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 7 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)