Sez. 5, Sentenza n. 12237 del 17/07/1980 Ud. (dep. 21/11/1980) Rv. 146723 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - RIUNIONE DI DUE PROCEDIMENTI IN APPELLO - CONCESSIONE DEL BENEFICIO IN PRIMO GRADO IN RELAZIONE AD UNA SOLA CONDANNA - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO IN RELAZIONE AL RITENUTO REATO CONTINUATO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - RIUNIONE DI DUE PROCEDIMENTI IN APPELLO - CONCESSIONE DEL BENEFICIO IN PRIMO GRADO IN RELAZIONE AD UNA SOLA CONDANNA - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO IN RELAZIONE AL RITENUTO REATO CONTINUATO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS - ESCLUSIONE.*
In caso di riunione di due procedimenti in appello, definiti con separate sentenze in primo grado ma con concessione della sospensione condizionale in relazione ad una sola condanna, il giudice di secondo grado e tenuto a stabilire se il colpevole sia meritevole del beneficio in relazione al ritenuto reato continuato e puo, senza infrangere il divieto della reformatio in peius, escludere la concessione del beneficio sulla base del difetto del presupposto richiesto dal primo comma dell'art 164 cod pen e cioe della positiva previsione sull'astensione dell'imputato dal commettere altri reati.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)