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Sez. 3, Sentenza n. 21069 del 01/10/2009 (Rv. 609501 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Estinzione del reato per remissione di querela - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno - Applicabilità dell'art. 2945, terzo comma, cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609501-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

In caso di interruzione della prescrizione, conseguente a costituzione di P.C. nel processo penale, l'art. 2945, terzo comma, cod. civ. - a norma del quale, in caso di estinzione del processo, fermo l'effetto interruttivo proprio dell'atto con il quale il processo stesso è stato iniziato, il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla data di tale atto -, non si applica al caso in cui il reato si estingue per remissione di querela, poiché la sentenza dichiarativa di tale effetto non estingue il processo penale, ma determina la sopravvenuta carenza di "potestas judicandi" dell'adito giudice penale, divenendo irrevocabile il suddetto effetto soltanto una volta che siano scaduti i termini per l'impugnazione della predetta sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 152 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)