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Sez. 1, Sentenza n. 4846 del 03/05/1991 (Rv. 471954 - 01)

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Risarcimento del danno - Fatto dannoso costituente reato | Prescrizione del diritto al risarcimento del danno - Interruzione per effetto della costituzione di parte civile nel processo penale - Estinzione del reato per prescrizione - Relativa pronuncia del giudice penale - Nuovo decorso del termine prescrizionale - "Dies a quo".
Stato
decisa il 1991-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471954-01

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Risarcimento del danno - Fatto dannoso costituente reato

In caso di interruzione della prescrizione, conseguente a costituzione di parte civile nel processo penale, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione e la correlativa dichiarazione fattane dal giudice di tale processo non comportano l'applicabilità dell'art. 2945, terzo comma cod. civ. - a norma del quale, in caso di estinzione del processo, fermo l'effetto interruttivo proprio dell'atto con il quale il processo stesso è stato iniziato, il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dalla data di tale atto -, ma quella del secondo comma dello stesso articolo, riprendendo, di conseguenza, il decorso della prescrizione soltanto dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale che ha dichiarato non doversi procedere per essersi estinto il reato e, così, implicitamente, statuito non esservi luogo a provvedere sulla controversia civile, in relazione al venir meno della "potestas judicandi" dell'adito giudice penale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)