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Sez. 1 - , Sentenza n. 5676 del 07/03/2017 (Rv. 644655 - 01)

ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI | Minore infradodicenne - Possibilità di ascolto da parte del giudice - Sussistenza - Obbligo di motivare il mancato ascolto - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644655-01

ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI

In tema di adozione, l'art. 15 della l. n. 184 del 1983, come modificato dalla l. n. 149 del 2001, per il quale il minore di età inferiore ai dodici anni, se capace di discernimento, deve essere sentito in vista della dichiarazione di adottabilità, conferisce al giudice un potere discrezionale di disporne l’ascolto, anche al fine di verificarne la capacità di discernimento, senza tuttavia imporgli di motivare sulle ragioni dell’omessa audizione, salvo che la parte abbia presentato una specifica istanza con cui abbia indicato gli argomenti ed i temi di approfondimento, ex art. 336-bis, comma 2, c.c., su cui ritenga necessario l’ascolto del minore.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 183 art. 15, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 14, Cod. Civ. art. 336 bis com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)