Sez. L, Sentenza n. 2380 del 05/02/2007 (Rv. 595012 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Clausola dell'accordo integrativo al CCNL di risoluzione automatica del rapporto al compimento della massima anzianità contributiva - Nullità - Raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età in assenza della manifestazione di recesso da parte del datore di lavoro - Interruzione del rapporto - Esclusione - Fondamento.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
Con riferimento al rapporto lavorativo privatizzato dei dipendenti postali, la nullità della clausola di risoluzione automatica contenuta nell'accordo integrativo del contratto collettivo 26 novembre 1994 comporta la continuità giuridica del rapporto, interrotto solo di fatto, e il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, senza alcuna manifestazione di recesso da parte del datore di lavoro, non vale ad interrompere il rapporto e, di conseguenza, a costituire termine finale del risarcimento del danno atteso che l'art. 79 del medesimo contratto, che consente la risoluzione del rapporto di lavoro per il compimento di tale età, richiede pur sempre una manifestazione di volontà datoriale non esclusa dalla situazione di pregressa interruzione di fatto del rapporto
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 26/11/1994
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)