Sez. L, Sentenza n. 15130 del 05/08/2004 (Rv. 575260 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Clausola dell'accordo integrativo al CCNL di risoluzione automatica del rapporto al compimento della massima anzianità contributiva - Nullità - Comunicazione dell'azienda di risoluzione del rapporto - Accertamento dell'effettivo intento manifestato nell'atto - Necessità - Configurazione di una volontà meramente ricognitiva della cessazione automatica - Conseguenze.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
Con riferimento al rapporto lavorativo privatizzato dei dipendenti postali, ove l'azienda abbia comunicato la risoluzione del rapporto in relazione alla clausola contenuta nell'accordo integrativo del contratto collettivo che prevede la risoluzione automatica al raggiungimento della massima anzianità contributiva, occorre accertare l'effettivo intento manifestato nell'atto del datore di lavoro, verificando se questi si sia limitato a comunicare la disdetta per scadenza del termine oppure abbia inteso intimare un vero e proprio licenziamento, esprimendo la volontà di far cessare il rapporto a prescindere dall'effetto automatico connesso alla clausola ed all'apposizione del termine; nella prima ipotesi, in conseguenza della nullità di detta clausola e in assenza di un valido recesso, il rapporto di lavoro continua inalterato senza altro onere per il lavoratore, se non quello di offrire la disponibilità della propria prestazione, mediante la relativa messa in mora ex art. 1217 cod. civ., e senza onere, in particolare, di impugnare l'atto datoriale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)