Sez. 1, Sentenza n. 322 del 14/01/1980 (Rv. 403705 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - TERMINE PRESCRIZIONALE APPLICABILE - DECORRENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLO ART 55 DEL RD N 267 DEL 1942 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA - TERMINE PRESCRIZIONALE APPLICABILE - DECORRENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLO ART 55 DEL RD N 267 DEL 1942 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'Azione revocatoria ordinaria, che il curatore del fallimento eserciti a norma dell'art 66 del RD 16 marzo 1942 n 267, si identifica con quella che i singoli creditori avrebbero potuto esperire, prima della dichiarazione di fallimento, a norma degli artt 2901 e seguenti cod civ, contro gli Atti pregiudizievoli compiuti dal debitore. Questa Azione, pertanto, e soggetta alla prescrizione quinquennale con decorso dalla data dell'atto impugnato (art 2903 cod civ), e non da quella della Costituzione dell'ufficio della curatela, che non ne condiziona ne la nascita, ne la possibilita di Esercizio, ma segna solo il momento del subingresso del curatore ai creditori nella legittimazione ad agire. Tale principio manifestamente non pone il citato art 66 della legge fallimentare in contrasto con l'art 24 della Costituzione, atteso che non implica alcun pregiudizio dei diritti dei creditori, i quali restano adeguatamente tutelati dopo l'instaurarsi della procedura concorsuale, dalle iniziative del curatore, sollecitabili anche mediante reclamo al giudice delegato. (V 4279/78, mass n 393932; (V 1041/77, mass n 384679).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2903, Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)