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Sez. 2, Sentenza n. 1357 del 22/02/1996 (Rv. 495957 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SCALE, PIANEROTTOLI, PASSAGGI PENSILI | Scale di un edificio condominiale poste a servizio di parti diverse di esso - Proprietà comune di tutti i condomini - Configurabilità.
Stato
decisa il 1996-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495957-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SCALE, PIANEROTTOLI, PASSAGGI PENSILI

A norma dell'art. 1117, n. 1, cod. civ., le scale di un edificio condominiale, anche se più di una e poste concretamente al servizio di parti diverse dell'edificio stesso, vanno sempre considerate, in assenza di un contrario titolo negoziale, di proprietà comune di tutti i condomini, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'art. 1123, ultimo comma, cod. civ., il quale, proprio sul presupposto di tale comunione, disciplina soltanto la ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento di esse, ispirandosi al criterio della utilità che ciascun condomino o gruppo di condomini ne trae.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)