diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8233 del 11/08/1990 (Rv. 468831 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468831-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*

La presunzione di comunione enunciata dall'art. 1117 cod. civ. non è assoluta e viene meno quando una delle parti considerate da tale norma serve, per caratteristiche strutturali e funzionali, al godimento di una porzione dell'immobile che costituisca oggetto di autonomo e separato diritto di proprietà, in quanto la destinazione particolare vince la presunzione legale di comunione alla stessa stregua di un titolo contrario. (V 2451/81, mass n 413220; (Conf 6362/80, mass n 410406).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)