Sez. L, Sentenza n. 1207 del 08/02/1997 (Rv. 502298 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Decadenza sostanziale ex art. 6 D.L. n. 103 del 1991 - Applicabilità ai giudizi in corso ancorché iniziati dopo l'emanazione del D.L. n. 338 del 1990 o del D.L. n. 28 del 1991, non convertiti - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE
La disciplina della decadenza sostanziale delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 6 del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, di interpretazione autentica dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, non è applicabile alle fattispecie in relazione alle quali già pendeva un giudizio al momento della sua emanazione, ancorché tale giudizio fosse iniziato successivamente all'emanazione dei precedenti decreti legge non convertiti (D.L. 22 novembre 1990 n. 338 e D.L. 28 gennaio 1991 n. 28), i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 1 giugno 1991 n. 166, di conversione del citato D.L. n. 103 del 1991, non rientrando fra tali effetti quello di interpretazione autentica dell'art. 47 menzionato, prodottosi solo a seguito della stessa legge di conversione, atteso che in generale le norme di interpretazione autentica, introdotte a mezzo di decretazione d'urgenza, stanno e cadono con il decreto legge che le enuncia, di talché solo un giudicato eventualmente formatosi nel vigore di tale decreto non resterebbe travolto dalla mancata conversione.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 CORTE COST., Decreto Legge 22/11/1990 num. 338, Decreto Legge 28/01/1991 num. 28, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)