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Sez. 2, Sentenza n. 24701 del 24/11/2009 (Rv. 610408 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE | Contemporanea costituzione, a carico dello stesso immobile e tra le stesse parti, sia di un diritto di superficie, sia di una servitù "altius non tollendi" - Configurabilità - Sussistenza - Accertamento rimesso al giudice del merito - Necessità - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610408-01

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE

In base al principio dell'autonomia negoziale, deve ritenersi consentita la possibilità della contemporanea costituzione, a carico dello stesso immobile e tra le stesse parti, sia di un diritto di superficie avente ad oggetto lo spazio aereo soprastante l'immobile, sia di un diritto di servitù "altius non tollendi", spettando al giudice di merito, nell'indagine sulla comune intenzione dei contraenti, accertare se la volontà delle parti sia stata quella di assicurare, con tale assetto negoziale, una posizione di privilegio ad una parte rispetto all'altra, concretantesi nella facoltà di scegliere tra l'edificazione ed il mantenimento della visuale anche dopo che il diritto di superficie sia estinto per non uso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel decidere in controversia vertente su un contratto di "vendita d'aria" stipulato sotto il vigore del codice civile previgente - il quale non prevedeva tra i diritti reali "in re aliena" il diritto di superficie -, muoveva dalla premessa di principio per cui non fosse possibile operare contemporaneamente, sullo stesso immobile, la costituzione di una servitù "altius non tollendi" e la cessione del relativo spazio sovrastante, così da pregiudicare in radice la corretta indagine ermeneutica sul complessivo accordo intercorso tra le medesime parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 954 com. 4, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1073

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)