Sez. 1, Sentenza n. 11210 del 14/10/1992 (Rv. 478915 - 01)
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rivalsa - In genere | Esecuzione forzata - Bene espropriato - Alienazione nell'esercizio di impresa - Sussistenza - Cancelliere - Imposta proporzionale di registro - Erroneo versamento - Esecutato - Imposta sul valore aggiunto da lui pagata - Diritto di rivalsa nei confronti dell'aggiudicatario acquirente - Ammissibilità.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Rivalsa - In genere
In tema di esecuzione forzata e per il caso di aggiudicazione del bene espropriato, la erronea utilizzazione delle somme versate come cauzione dall'aggiudicatario da parte del cancelliere, con il pagamento dell'imposta proporzionale di registro anziché, trattandosi di alienazione effettuata nell'esercizio di impresa da una società di capitali, dell'imposta fissa di registro e dell' imposta sul valore aggiunto, ricade sull'aggiudicatario-acquirente e non sull'esecutato con la conseguenza che quest'ultimo, ha diritto di rivalsa sul primo a norma dell'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 per l'imposta sul valore aggiunto da lui pagata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)