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Sez. 2, Sentenza n. 6119 del 13/07/1987 (Rv. 454448 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454448-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI AGENZIA - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

A norma dell'art. 409 n. 3 cod. proc. pen., per le controversie relative a rapporti di Agenzia, la Competenza per materia del pretore quale giudice del lavoro, nella quale rientrano anche le domande di rendiconto e di restituzione di somme, è esclusa soltanto ove si accerti che, per l'espletamento delle attività formanti oggetto del suo rapporto con il preponente, l'agente si serve di una organizzazione aziendale tale da escludere che le stesse siano prestazioni a carattere prevalentemente personale. (V 6054/85, mass n 443187; (V 6456/84, mass n 438034; (V 5260/82, mass n 423068; (V 2550/80, mass n 406280).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)