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Sez. U, Sentenza n. 13431 del 09/06/2006 (Rv. 590061 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Giudice dell'ottemperanza - Potere di integrare il giudicato amministrativo - Limiti esterni di giurisdizione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590061-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ESECUZIONE DEL GIUDICATO AMMINISTRATIVO - IN GENERE

Posto che nell'accertamento e nella determinazione degli effetti del giudicato amministrativo da eseguire il giudice dell'ottemperanza ha poteri integrativi della sentenza da adempiere e può quindi adottare statuizioni analoghe a quelle che avrebbe potuto emettere il giudice della cognizione con gli stessi limiti di ogni altra decisione del giudice amministrativo, è questione di giurisdizione, soggetta al sindacato delle Sezioni Unite, la decisione del Consiglio di Stato che, decidendo su ricorso diretto all'adempimento dell'obbligo per l'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato, abbia esercitato poteri cognitivi e non meramente esecutivi (nella specie il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza, aveva conosciuto dei danni derivanti dall'occupazione usurpativa di beni privati, quindi anteriori all'ordine di restituzione contenuto nella sentenza passata in giudicato, nell'ambito di una procedura espropriativa i cui atti erano stati annullati da quella sentenza, della cui ottemperanza il Consiglio di Stato era chiamato a pronunciarsi).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)