Sez. U, Sentenza n. 16469 del 19/07/2006 (Rv. 591307 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Sindacato devoluto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione - Rispetto dei limiti esterni della giurisdizione - Relativo accertamento - Ammissibilità - Denuncia di errori "in iudicando" o "in procedendo" - Ammissibilità - Esclusione - Applicabilità di tali principi anche in materia di decisioni rese in sede di giudizio di ottemperanza - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è circoscritto ai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo ovvero all'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui ineriscono, invece, gli errori "in iudicando" o "in procedendo". Tale principio si applica anche in materia di decisioni rese in sede di giudizio di ottemperanza, poiché i soli motivi riguardanti la giurisdizione, per i quali gli artt. 111 Cost. e 362 cod. proc. civ. consentono il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato, comprendono, pure con riferimento al richiamato giudizio di ottemperanza, i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali del giudice amministrativo. (Nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, le S.U. hanno rigettato il motivo del ricorso con il quale si deduceva la sussistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio di ottemperanza ovvero per l'adozione di una pronunzia di improcedibilità, siccome comunque attinenti ai limiti interni della giurisdizione amministrativa).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 111, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)