Sez. U, Sentenza n. 26302 del 31/10/2008 (Rv. 605560 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | Giudizio di ottemperanza avanti al Consiglio di Stato - Rispetto dei limiti esterni della giurisdizione - Relativo accertamento - Devoluzione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Denuncia di errori "in iudicando" o "in procedendo" - Esclusione - Fattispecie in tema di ottemperanza del giudicato di annullamento degli atti di una procedura espropriativa.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Anche le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite della Cassazione sul rispetto dei limiti esterni della propria potestà giurisdizionale (con conseguente esclusione degli "errores in judicando" od "in procedendo" commessi all'interno di tale giurisdizione), costituendo tale giudizio la sede di verifica dell'effettivo adempimento dell'Amministrazione al comando impartito dal giudice, del quale è consentita l'integrazione in base a poteri cognitivi analoghi a quelli della cognizione. Tali limiti non sono superati dalla decisione del Consiglio di Stato che, in sede di ottemperanza del giudicato di annullamento degli atti di una procedura espropriativa, abbia respinto la domanda di restituzione del bene e di risarcimento del danno, la prima perché preclusa da un sopravvenuto titolo espropriativo, e la seconda per la presenza di giudicato esterno formatosi avanti all'A.G.O., atteso che l'eventuale contrarietà a legge della natura preclusiva del titolo espropriativo sopravvenuto, attiene all'esercizio in concreto della giurisdizione, sotto il profilo della ricognizione dell'oggetto e dei presupposti del giudizio innanzi al giudice dell'ottemperanza; parimenti, quanto alla domanda risarcitoria, l'eventuale errore nel ritenerla preclusa da un giudicato esterno, non implica l'indebito diniego, della propria potestà giurisdizionale, ma integra soltanto la decisione di respingere la domanda sottoposta a quella potestà.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 8, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 26/04/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)