Sez. 5, Sentenza n. 9753 del 18/06/2003 (Rv. 564392 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Valore dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono - Esclusione - Requisiti - Conformità della cessione gratuita alle condizioni contrattuali originarie - Necessità - Bolla di accompagnamento - Prova di dette condizioni - Esclusione - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 15, primo comma, numero 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'IVA soltanto se la cessione gratuita venga effettuata in conformità delle condizioni contrattuali originarie. Non è idonea a documentare dette condizioni originarie la bolla d'accompagnamento, la quale, venendo normalmente redatta in un momento successivo rispetto alla stipulazione del contratto, può, al più, costituire un elemento indiziario, da valutare unitamente ad altri elementi. Ne deriva che, in caso di contestazione, incombe sul contribuente l'onere di provare sia la conformità delle indicazioni riportate nella bolla alle condizioni negoziali originarie, sia, eventualmente, la contestualità temporale tra stipulazione del contratto e redazione della bolla.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)