Sez. 5 - , Ordinanza n. 24471 del 05/10/2018 (Rv. 650708 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | IVA – Cessione di quantità aggiuntive di beni a titolo di sconto - Imponibilità - Esclusione - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di IVA, la cessione di quantità aggiuntive di beni (o, comunque, di beni non soggetti ad una maggior aliquota rispetto a quelli della transazione principale) a titolo di sconto non è imponibile ex art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, purché lo sconto sia stato espressamente concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto per l'operazione principale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)