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Sez. L, Sentenza n. 963 del 21/01/2004 (Rv. 569539 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Esodo dei lavoratori inidonei alle mansioni di provenienza ex art. 3 legge n. 270 del 1988 - Presupposto - Dichiarazione di inidoneità - Necessità - Fondamento - Accertamento di inidoneità alle mansioni di provenienza - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569539-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270, perché il lavoratore possa essere inserito nel programma di esodo è indispensabile che un organo qualificato dell'azienda di trasporti abbia dichiarato entro il 20 giugno 1986 la inidoneità del lavoratore rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza, giacché con tale dichiarazione l'azienda esprime la valutazione di sottoutilizzazione del lavoratore in dipendenza della sua inidoneità allo svolgimento delle mansioni di provenienza, non essendo invece sufficiente un qualsiasi accertamento di inidoneità con assegnazione a mansioni diverse da quelle di provenienza, potendosi, in assenza di dichiarazione di inidoneità, ragionevolmente presumere che l'azienda, nel valutare la idoneità lavorativa del dipendente, abbia ritenuto che la parziale incapacità non comportasse gli inconvenienti organizzativi ai quali l'istituto dell'esodo coatto avrebbe dovuto ovviare.

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)