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Sez. L, Sentenza n. 15941 del 16/08/2004 (Rv. 575741 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Lavoratore illegittimamente incluso nella lista degli esondanti - Richiesta di essere inserito nel livello spettantegli come non esondante - Legittimità - Sottoscrizione da parte del lavoratore di un accordo conciliativo contrastante - Rilevanza - Esclusione - Godimento da parte del lavoratore dei benefici derivanti dall'esodo e dei vantaggi spettanti ai lavoratori rimasti in azienda - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575741-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE

A seguito della sentenza della Corte cost. 8 febbraio 1991, n. 60, che ha dichiarato l'illegittimità del comma terzo dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270 nella parte in cui non esclude dal piano quinquennale di prepensionamento del personale dipendente da aziende di trasporto i lavoratori dichiarati inidonei entro il 20 giugno 1986 rispetto alla qualifica di provenienza, ma poi successivamente addetti dall'azienda a mansioni equivalenti o superiori a quelle per le quali erano stati dichiarati inidonei, è legittima la richiesta del lavoratore illegittimamente incluso nelle liste degli esondanti di richiedere l'applicazione del CCNL del 1985\87 e di essere inserito nel livello che gli sarebbe spettato come non esondante, rimanendo irrilevante l'eventuale sottoscrizione, da parte del lavoratore stesso, di un accordo conciliativo dinanzi all'UPLMO prevedendo l'inclusione nelle liste degli esondanti, non trattandosi di materia di diritti disponibili, e rimanendo irrilevante altresì che il lavoratore venga a godere sia dei vantaggi derivanti dall'esodo sia dei vantaggi spettanti ai lavoratori rimasti in azienda.

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)