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Sez. 2, Sentenza n. 873 del 05/05/1967 (Rv. 327039 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPOSSIBILITA DI FATTO DI AGIRE - IGNORANZA DEL DIRITTO NON IMPUTABILE A FATTO DOLOSO DELL'ALTRA PARTE - IMPEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327039-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - IMPOSSIBILITA DI FATTO DI AGIRE - IGNORANZA DEL DIRITTO NON IMPUTABILE A FATTO DOLOSO DELL'ALTRA PARTE - IMPEDIMENTO - ESCLUSIONE.*

L'impossibilita di fatto di agire in cui versi il titolare del diritto minacciato di prescrizione non influisce sul decorso della stessa, salve le eccezioni stabilite dalla legge, tra le quali non e compreso lo stato di ignoranza del proprio diritto da parte del titolare di esso, da qualsiasi causa determinato, purche non imputabile al fatto doloso della controparte.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)