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Sez. L, Sentenza n. 2406 del 13/06/1975 (Rv. 376277 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IGNORANZA DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376277-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IGNORANZA DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*

L'impossibilita di fatto di agire, ivi compresa l'ignoranza del proprio diritto da qualunque causa determinata, non interrompe il corso della prescrizione. Di conseguenza, la prescrizione del diritto, di cui e titolare il prestatore di lavoro subordinato, al risarcimento del danno derivante dalla mancata osservanza, da parte del datore di lavoro, dell'Obbligo di versare i contributi per assicurazioni sociali non e interrotta dall'avere il prestatore ignorato l'illecita omissione, poiche egli puo sempre chiedere in visione, al datore di lavoro, la tessera assicurativa, su cui vengono applicate le Marche comprovanti l'effettuata contribuzione (art 42 RD 28 agosto 1924 n 1422). (V 873/67, mass n 327039).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)