Sez. 2, Sentenza n. 1180 del 26/11/2008 Cc. (dep. 13/01/2009) Rv. 242779 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Formazione del giudicato cautelare - Portata - Limiti.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
La formazione del "giudicato cautelare" impedisce la riproposizione delle questioni già decise, a meno che non siano intervenuti nuovi elementi che giustifichino una rinnovata valutazione, tra i quali non può ricomprendersi una decisione della Corte di cassazione che esprima un indirizzo giurisprudenziale diverso da quello seguito dall'ordinanza che ha deciso la questione controversa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)