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Sez. U, Sentenza n. 18288 del 21/01/2010 Cc. (dep. 13/05/2010) Rv. 246651 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Principio della preclusione processuale - Rigetto della richiesta di applicazione dell'indulto - Riproposizione della richiesta a seguito di mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni unite - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2010-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246651-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata. (La Corte ha precisato che tale soluzione è imposta dalla necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona in linea con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il cui art. 7, come interpretato dalle Corti europee, include nel concetto di legalità sia il diritto di produzione legislativa che quello di derivazione giurisprudenziale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)