Sez. L, Sentenza n. 6340 del 18/07/1987 (Rv. 454611 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - DISCIPLINA RELATIVA - CONSORZI DI BONIFICA - NATURA INDUSTRIALE EX ART. 33 DEL D.P.R. N. 797 DEL 1955 - INCLUSIONE FRA GLI ENTI EX ART. 79 LETT. C) DEL CIT. D.P.R. - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE - DISCIPLINA RELATIVA - CONSORZI DI BONIFICA - NATURA INDUSTRIALE EX ART. 33 DEL D.P.R. N. 797 DEL 1955 - INCLUSIONE FRA GLI ENTI EX ART. 79 LETT. C) DEL CIT. D.P.R. - INAMMISSIBILITÀ.*
L'impossibilità (per la commissione di pubblico e privato che ne caratterizza gli aspetti organizzativi e gestionali) di una ricostruzione unitaria della natura dei consorzi di bonifica comporta la necessità di attenersi, in relazione ai singoli istituti riguardanti tale categoria di enti, alle norme specificamente dettate dal legislatore. Pertanto, ai fini della disciplina degli assegni familiari, occorre riferirsi all'art. 33 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, che - considerando di natura industriale (quanto alla misura degli assegni familiari spettanti al lavoratore e del contributo dovuto dal datore di lavoro) l'attività dei consorzi di bonifica - esclude che a questi sia attribuibile, ai fini anzidetti, una collocazione diversa ed impedisce, in particolare, che essi - indipendentemente dalla questione se abbiano natura di enti pubblici economici o non economici - possano farsi rientrare fra gli enti menzionati all'art. 79, lett. C), del citato d.P.R. ed esclusi quindi dall'applicazione delle Disposizioni di questo. (V 1560/82, mass n 419376; (V 1000/75, mass n 374392).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 862, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)