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Sez. L, Sentenza n. 1560 del 10/03/1982 (Rv. 419376 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - CONSORZI DI BONIFICA E CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - CARATTERE INDUSTRIALE DEI PRIMI - ASPETTI IMPROPRIAMENTE AGRICOLI DI ALCUNE ATTIVITÀ - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1982-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419376-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - CONSORZI DI BONIFICA E CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - CARATTERE INDUSTRIALE DEI PRIMI - ASPETTI IMPROPRIAMENTE AGRICOLI DI ALCUNE ATTIVITÀ - ININFLUENZA.*

L'art. 33 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797 (T.U. Delle Disposizioni sugli assegni familiari), che, ai fini previdenziali, inquadra i consorzi di bonifica fra le aziende esercenti attività industriali e i consorzi di miglioramento fondiario fra le aziende esercenti attività agricola, utilizza la distinzione operata dagli artt. 862 e 863 cod. civ. fra consorzi obbligatori tra proprietari, di natura esclusivamente pubblica, per l'esecuzione, manutenzione ed Esercizio di opere di bonifica (consorzi di bonifica) e consorzi facoltativi, di natura privatistica, per l'esecuzione, manutenzione ed Esercizio di opere di miglioramento fondiario comune a più fondi (consorzi di miglioramento fondiario). Ne consegue che il carattere industriale, secondo la definizione dell'art. 33 citato, dell'attività dei primi - i quali perseguono fini generali (igienici, demografici, economici) che trascendono gli interessi strettamente agricoli e la cui attuazione solo indirettamente ed occasionalmente serve la eventuale "agricolità" delle attività dei singoli proprietari consorziati - non può essere contraddetto dalla considerazione, in riferimento al disposto dell'art. 2135 cod. civ., che è inapplicabile ai fini previdenziali anzidetti, di aspetti impropriamente agricoli di alcune attività (specie se non prevalenti su quelle istituzionali) dei consorzi di bonifica, come quelle relative a messa a dimora di piante, ricostruzione di boschi, diserbatura, taglio e raccolta di foraggi. (V 6163/81, mass n 416944; (Conf 1733/80, mass n 405346; (V 2116/79, mass n 398481; (V 1000/75, mass n 374392).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 862, Cod. Civ. art. 863, Cod. Civ. art. 2135, Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)