Sez. L, Sentenza n. 1000 del 14/03/1975 (Rv. 374392 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ATTIVITA DI IRRIGAZIONE - NORMATIVA PER IL SETTORE AGRICOLO OD INDUSTRIALE - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDUSTRIA - ATTIVITA DI IRRIGAZIONE - NORMATIVA PER IL SETTORE AGRICOLO OD INDUSTRIALE - RISPETTIVE CONDIZIONI.*
L'attivita di irrigazione, qualora costituisca il risultato finale di una piu complessa attivita, comprensiva delle lavorazioni elencate nell'art 1, n 3 del tu 30 giugno 1965, n 1124 (sull'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro), quali la regolazione e la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi di acqua, e soggetta alla disciplina della tutela antinfortunistica del settore agricolo soltanto nel caso in cui tali lavorazioni siano effettuate da un imprenditore agricolo, per conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali, vale a dire allorche si svolgano nell'ambito di una impresa agricola ed assumano, esse stesse, carattere agricolo per connessione, per essere rivolte alla migliore utilizzazione del bene fondamentale caratteristico di detta impresa (fondo, bosco o bestiame), incidendo sulla sua redditivita e rientrando nel normale ciclo produttivo agricolo. Da tanto consegue che sono, invece, applicabili le norme sull'Assicurazione obbligatoria per il settore industriale e non per quello agricolo nel caso in cui la detta lavorazione, e la successiva somministrazione di acqua per la irrigazione, siano effettuate da un consorzio obbligatorio costituito a norma del RD 2 ottobre 1922 n 1747 e degli artt 58 e 72 del RD 11 dicembre 1933 n 1775 con il fine di assicurare la piu razionale e proficua utilizzazione delle acque ed il miglior Esercizio delle utenze. Ed invero, il perseguimento di tale finalita di interesse generale distinto da quello delle singole imprese agricole consorziate, nonche la particolare disciplina pubblicistica del consorzio per quanto attiene alla sua obbligatorieta, alla sua Costituzione, ai controlli ed all'attribuzione ad esso di poteri coattivi per l'imposizione ed la riscossione delle quote a carico dei consorziati, conferiscono al consorzio stesso la natura di un ente separato e sopraordinato rispetto alle singole imprese agricole consorziate ed impediscono che la sua attivita possa ritenersi come riferibile a queste ultime e, quindi, connessa o complementare rispetto alla coltivazione dei fondi appartenenti a tali imprese.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Regio Decr. 02/10/1922 num. 1747, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 58, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 72, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 com. 3 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)