diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2095 del 18/07/1973 (Rv. 365275 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - GESCAL - INA CASA - RAPPORTO FRA ENTE ASSEGNANTE E ASSEGNATARIO - FASE ANTERIORE E POSTERIORE ALL'ASSEGNAZIONE - GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1973-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365275-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - GESCAL - INA CASA - RAPPORTO FRA ENTE ASSEGNANTE E ASSEGNATARIO - FASE ANTERIORE E POSTERIORE ALL'ASSEGNAZIONE - GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA.*

Il rapporto che si costituisce tra la gestione INA casa (sostituita dalla Gescal con la legge 14 febbraio 1963, n 60) e l'assegnatario dell'alloggio e di natura complessa, constando di due distinte fasi. La prima, precedente all'assegnazione, in cui l'ente procede unilateralmente alla predisposizione degli alloggi, all'accertamento dei presupposti e delle condizioni previste per l'assegnazione e nella quale si ha lo svolgimento di un'attivita amministrativa a carattere discrezionale, per cui l'assegnatario e solo titolare di una posizione di interesse legittimo. La seconda, conseguente all'assegnazione, nella quale nasce fra assegnatario ed ente pubblico un rapporto giuridico variamente configurato (a seconda dei vari tipi di assegnazione), dal quale deriva a favore dell'assegnatario una posizione di diritto soggettivo, da far valere, come tale, davanti al giudice ordinario. (V 186/72, mass n 355975; 3173/69, mass n 343151; (V 966/69, mass n 339396).*

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1949 num. 43 art. 14, Legge 28/02/1949 num. 43 art. 17, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 28/02/1949 num. 43 art. 21, Legge 14/02/1963 num. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)