Sez. U, Sentenza n. 3173 del 04/10/1969 (Rv. 343151 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - RAPPORTO FRA L'ENTE ASSEGNANTE E L'ASSEGNATARIO - CONTROVERSIA PER IMMISSIONI IMMATERIALI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - RAPPORTO FRA L'ENTE ASSEGNANTE E L'ASSEGNATARIO - CONTROVERSIA PER IMMISSIONI IMMATERIALI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Per effetto dell'assegnazione dell'appartamento con promessa di vendita da parte della gestione INA- casa (sostituita dalla Gescal con la legge 14 febbraio 1963, n.60) si costituiva, gia prima del perfezionamento del riscatto e dell'integrale pagamento delle quote di ammortamento, anche un rapporto di natura privatistica avente per oggetto il godimento dell'immobile dietro corrispettivo e percio assimilabile a quello di locazione (artt 14 e 17 e 21, legge 28 febbraio 1949, n 43) con la conseguente attribuzione all'assegnatario di diritti soggettivi relativamente al godimento dell'alloggio. Appartiene, quindi, alla giurisdizione ordinaria la cognizione della controversia promossa dall'assegnatario nei confronti dell' INA- casa per immissioni di rumori e di vibrazioni provenienti dall'impianto centrale di riscaldamento. (V 966-69, massima n 339396 3281-68, massima n 336249 1096-65).*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1949 num. 43 art. 21, Legge 14/02/1963 num. 60 CORTE COST., Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Legge 28/02/1949 num. 43 art. 14, Legge 28/02/1949 num. 43 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)