Sez. 3, Sentenza n. 7227 del 07/03/1988 Ud. (dep. 23/06/1988) Rv. 178698 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DI RILASCIO DI CONCESSIONE IN SANATORIA - POTERI DEL GIUDICE PENALE - LIMITI.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DI RILASCIO DI CONCESSIONE IN SANATORIA - POTERI DEL GIUDICE PENALE - LIMITI.*
L'ultimo comma dell'art. 22 legge 28 febbraio 1985, n. 47 stabilisce che il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, senza subordinare l'efficacia e la validità di tali concessioni al pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione e di sanzione pecuniaria. Pertanto, il giudice penale, a meno che non vi sia costretto dalla necessità di indagare su responsabilità per il rilascio delle concessioni medesime, non è tenuto a sindacare la legittimità di tali Atti amministrativi ed ancor meno ad accertare l'avvenuto adempimento di obbligazioni, la cui esecuzione può coattivamente essere ottenuta dalla stessa pubblica amministrazione; sicché il giudice medesimo, limitandosi ad accertare l'avvenuto rilascio della concessione, non può che pronunciare l'Estinzione del reato. (Conf mass n 176936; (Conf mass n 176642).*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)