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Sez. 3, Sentenza n. 4990 del 04/04/2001 (Rv. 545556 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Collettivamente ed impersonalmente - Morte della parte prima della pubblicazione della sentenza - Ammissibilità di detta notifica - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545556-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI

La notificazione dell'atto di impugnazione collettivamente ed impersonalmente agli eredi è consentita a norma dell'art. 330, secondo comma, cod. proc. civ. soltanto nel caso in cui la morte della parte sia avvenuta dopo la notificazione della sentenza e non quando tale decesso si sia verificato prima della sua pubblicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)