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Sez. 1, Sentenza n. 8046 del 13/06/2000 (Rv. 537556 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Collettivamente ed impersonalmente - Morte della parte prima della notificazione della sentenza - Ammissibilità di detta notifica - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537556-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI

La notificazione dell'atto di impugnazione collettivamente ed impersonalmente agli eredi è consentita a norma dell'art. 330, comma secondo cod.proc.civ. soltanto nel caso in cui la morte della parte sia avvenuta dopo la notificazione della sentenza e non anche quando la controparte abbia avuto conoscenza del decesso prima di tale notificazione; è insuscettibile di sanatoria la notifica eseguita collettivamente e impersonalmente agli eredi fuori dai casi espressamente previsti dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)