Sez. 3, Sentenza n. 15123 del 04/07/2007 (Rv. 599077 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Impersonalmente e collettivamente in alternativa alla notificazione agli eredi "nominatim" - Ambito di applicabilità - Morte della parte dopo la chiusura dell'istruzione o dopo la pubblicazione della sentenza - Sussistenza - Fondamento - Previsione espresa del secondo comma dell'art. 330 - Carattere ostativo - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI
Le due previsioni dell'art. 286 e 328, secondo comma, cod. proc. civ., per un'evidente esigenza di parità di trattamento fra chi vuole provocare il decorso del termine breve di impugnazione attraverso la notificazione della sentenza e chi deve esercitare l'impugnazione, implicano che la regola della possibilità della notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente debba valere anche per chi esercita il diritto di impugnazione. Ne consegue che, in caso di morte della parte dopo la chiusura dell'istruzione e, quindi, anche quando la parte muoia dopo la pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, anche in assenza di notificazione della sentenza, può essere notificata oltre che personalmente agli eredi, anche agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto, restando escluso che tale possibilità sia incompatibile con il fatto che un'espressa previsione per il caso di morte della parte sia dettata dal secondo comma dell'art. 330 cod. proc. civ., poiché questa norma ha solo la funzione di porre una disciplina particolare per il solo caso in cui la sentenza sia notificata e la morte avvenga dopo di essa. Tale particolarità concerne il profilo del luogo di notificazione che si identifica nei luoghi risultanti dal primo comma della norma ed appare giustificata dalla circostanza che l'impugnazione in tal caso viene esercitata in relazione ad un'attività, quella di notificazione della sentenza, eseguita da poco tempo dalla parte defunta, onde, se essa all'atto della stessa aveva dichiarato la residenza od eletto domicilio oppure, non avendolo fatto, era difesa da procuratore presso il quale era domiciliata, appare giustificato che la notificazione collettiva ed impersonale possa farsi in quei luoghi, piuttosto che nell'ultimo domicilio del defunto stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)