diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 7213 del 05/12/1986 (Rv. 449286 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - ANNULLAMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI - DIRITTI SOGGETTIVI - NORME DI RELAZIONE E NORME DI AZIONE - IMPIEGO PUBBLICO - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AZIONI DI CONDANNA - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESUPPOSTI - ATTI ILLECITI LESIVI I DIRITTI SOGGETTIVI - PUBBLICI DIPENDENTI - ATTI DELLA P. A. DI DINIEGO ILLEGITTIMO DELLA PROMOZIONE E RICOSTRUZIONE DI CARRIERA - ANNULLAMENTO DI DETTI ATTI AD OPERA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DOMANDA DI CORRESPONSIONE DI INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449286-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - ANNULLAMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI - DIRITTI SOGGETTIVI - NORME DI RELAZIONE E NORME DI AZIONE - IMPIEGO PUBBLICO - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - AZIONI DI CONDANNA - AL RISARCIMENTO DEL DANNO - PRESUPPOSTI - ATTI ILLECITI LESIVI I DIRITTI SOGGETTIVI - PUBBLICI DIPENDENTI - ATTI DELLA P. A. DI DINIEGO ILLEGITTIMO DELLA PROMOZIONE E RICOSTRUZIONE DI CARRIERA - ANNULLAMENTO DI DETTI ATTI AD OPERA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DOMANDA DI CORRESPONSIONE DI INTERESSI LEGALI E RIVALUTAZIONE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI - IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE.*

Qualora il pubblico dipendente, dopo aver conseguito dal giudice amministrativo l'annullamento di Atti illegittimi che gli abbiano negato la promozione in esito a scrutinio per merito comparativo, nonché un provvedimento di ricostruzione della carriera da parte del datore di lavoro, agisca contro quest'ultimo per ottenere interessi legali corrispettivi e rivalutazione automatica, con riguardo alle proprie spettanze retributive tardivamente erogate, ed inoltre per farne valere la responsabilità risarcitoria per l'adozione degli indicati Atti illegittimi, deve essere affermata, in ordine alla prima pretesa, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, vertendosi in tema di crediti trovanti titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, mentre, in ordine alla seconda pretesa, deve essere dichiarata l'improponibilità della domanda, per difetto assoluto di giurisdizione, considerato che la suddetta procedura di scrutinio per merito è regolata da norme di Azione, essenzialmente rivolte a tutelare esigenze pubblicistiche, e che, pertanto, a fronte della inosservanza da parte dell'amministrazione di tali norme, non è configurabile un'Azione risarcitoria, difettando la lesione di una posizione di diritto soggettivo. (V 5813/85, mass n 443002).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)