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Sez. U, Sentenza n. 6485 del 29/11/1988 (Rv. 460804 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - CONCESSIONE EDILIZIA - INSORGENZA DEL DIRITTO ALLA EDIFICAZIONE - DIRITTO SOGGETTIVO - ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA LICENZA IN PRECEDENZA CONCESSA - AZIONE RISARCITORIA DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO - CONFIGURABILITÀ - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA LICENZA - CONFIGURABILITÀ DELLA PREDETTA AZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460804-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - CONCESSIONE EDILIZIA - INSORGENZA DEL DIRITTO ALLA EDIFICAZIONE - DIRITTO SOGGETTIVO - ANNULLAMENTO PER VIZI DI LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA DELLA LICENZA IN PRECEDENZA CONCESSA - AZIONE RISARCITORIA DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO - CONFIGURABILITÀ - ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DELLA LICENZA - CONFIGURABILITÀ DELLA PREDETTA AZIONE - ESCLUSIONE.*

Il diritto all'edificazione, nella disciplina urbanistica di cui alla legge 17 agosto 1942 n. 1150 (modificata dalla legge 6 agosto 1967 n. 765), sorge per effetto del rilascio della licenza, difettando la quale la posizione del proprietario del fondo ha natura di mero interesse legittimo. Pertanto, con riguardo alla Azione risarcitoria davanti al giudice ordinario contro la pubblica amministrazione, che postula Atti di questa non soltanto illegittimi, ma anche illeciti, cioè lesivi di un diritto soggettivo, la esperibilità dell'Azione medesima contro il comune, mentre deve essere riconosciuta nell'ipotesi in cui il giudice amministrativo annulli per vizi di legittimità il provvedimento di revoca della licenza in precedenza concessa, ripristinando tale pronuncia il diritto soggettivo costituito con la licenza, va esclusa nel diverso caso in cui detto annullamento riguardi il provvedimento di diniego della licenza, poiché la rimozione del diniego stesso lascia la posizione del privato nella originaria consistenza di interesse legittimo. (V 442/88, mass n 456989; (V 7213/86, mass n 449286).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)