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Sez. 2, Sentenza n. 357 del 10/02/1971 (Rv. 349914 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - ACCORDI AZIENDALI - EFFICACIA NEI CONFRONTI DI TUTTI I LAVORATORI DELL'AZIENDA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349914-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - ACCORDI AZIENDALI - EFFICACIA NEI CONFRONTI DI TUTTI I LAVORATORI DELL'AZIENDA - SUSSISTENZA.*

Gli accordi o contratti collettivi aziendali, stipulati con le garanzie proprie derivanti dalle funzioni di autotutela democraticamente disposte ed ordinate dagli stessi lavoratori interessati, non possono non avere un'efficacia che si estende a tutti i lavoratori dell'azienda, per effetto del valido Esercizio, da parte della commissione interna, dei poteri di rappresentanza degli interessi collettivi, ad essa conferiti attraverso la elezione e la manifestazione del voto fiduciario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Costituzione art. 39, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)