diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4269 del 08/05/1987 (Rv. 453023 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE - NATURA - DEROGA O SOSTITUZIONE PER EFFETTO DI CLAUSOLE MENO FAVOREVOLI DI CONTRATTI COLLETTIVI SUCCESSIVI SIA AZIENDALI SIA NAZIONALI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453023-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE - NATURA - DEROGA O SOSTITUZIONE PER EFFETTO DI CLAUSOLE MENO FAVOREVOLI DI CONTRATTI COLLETTIVI SUCCESSIVI SIA AZIENDALI SIA NAZIONALI - AMMISSIBILITÀ.*

Il contratto collettivo aziendale, stipulato con l'intervento delle organizzazioni sindacali, deve essere inteso non come la somma di contratti individuali conclusi tra il datore di lavoro ed i singoli lavoratori ma come un atto avente la stessa efficacia normativa generalizzata - anche se limitata ad una sola azienda - tipica del contratto collettivo, riguardando esso non già lavoratori determinati ma la pluralità dei lavoratori dell'azienda collettivamente considerati. Pertanto, le clausole di un contratto collettivo aziendale ben possono essere derogate o sostituite da clausole meno favorevoli per i lavoratori contenute in contratti collettivi successivi, sia aziendali che di categoria, in quanto la disposizione dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ. - secondo la quale le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro - concerne esclusivamente la relazione tra contratto collettivo e contratto individuale di lavoro subordinato. (V 3419/85, mass n 441079; (V 6414/81, mass n 417224; (V 300/81, mass n 410735; (V 6426/80, mass n 410189; (V 4912/79, mass n 401556; (V 233/78, mass n 389517; (V 2644/73, mass n 366129; (V 357/71, mass n 349914).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)