Sez. L, Sentenza n. 16639 del 05/11/2003 (Rv. 567925 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA) | Attività lavorativa stagionale - Diritti - Prescrizione - Termine di decorrenza - Cessazione delle prestazioni stagionali - Rilevanza - Limiti - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - IN GENERE (SCAMBI DI MANO D'OPERA)
Nel lavoro agricolo, con riguardo ad attività lavorativa stagionale, si verifica il decorso della prescrizione dei diritti maturati dal lavoratore in una determinata stagione a partire dalla cessazione delle relative prestazioni, senza che assuma rilevanza in senso contrario la successiva riassunzione del medesimo lavoratore per un nuovo ciclo stagionale, salvo che siano presenti elementi specifici indicativi della esistenza di un unico e continuativo rapporto di lavoro - caratterizzato dalla permanenza del vincolo obbligatorio tra le parti nonostante l'intervallo tra le successive attività stagionali, - invece che di una pluralità di rapporti. Infatti, i rapporti di lavoro in agricoltura sono normalmente a tempo determinato, salvo che la previsione a tempo indeterminato sia giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire, secondo il disposto dell'art. 11 del D.L. n. 7 del 1970, convertito nella legge n. 83 del 1970, sul collocamento dei lavoratori agricoli. (Nella specie la S.C. ha precisato che la natura nominativa della richiesta, annualmente reiterata, non esclude la pluralità dei rapporti e che la assenza di altri rapporti con altri datori di lavoro non assume rilevanza probatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 11 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)