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Sez. 6, Sentenza n. 1319 del 02/10/1996 Ud. (dep. 13/02/1997) Rv. 208179 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE | Atti compiuti nel procedimento - Incompatibilità riferentesi al giudice di primo grado ma dichiarata dalla Corte costituzionale nelle more del giudizio di appello - Possibilità per la parte di proporre retroattivamente dichiarazione di ricusazione - Esclusione - Effetto retroattivo delle sentenze di incostituzionalità - Limite delle situazioni giuridiche esaurite - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208179-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - INCOMPATIBILITÀ - IN GENERE

Poiché la pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma processuale esplica i suoi effetti anche retroattivamente ma con la esclusione delle situazioni giuridiche esaurite, nel caso in cui nelle more del giudizio di appello sia intervenuta una sentenza della Corte costituzionale (nella specie, la sent. n. 131 del 1996), con la quale sia stato affermato un caso di incompatibilità corrispondente a una situazione verificatasi nel giudizio di primo grado, resta ormai preclusa la possibilità per la parte di proporre dichiarazione di ricusazione, istituto che è attivabile solo nell'ambito del grado di procedimento cui la causa di ricusazione si riferisce. A tale principio non contraddice la disposizione dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 464, conseguente alla sentenza n. 131 del 1996 della Corte costituzionale, che si limita a disciplinare la situazione in cui, a causa della nuova previsione di incompatibilità derivante da tale sentenza, debba essere accolta la dichiarazione di ricusazione del giudice attualmente chiamato a giudicare, sia in primo sia in secondo grado. (Conf. Corte Cass., sez. VI, Sent. n. 2827 del 1997, u.p. 12 novembre 1996, Rapisarda ed altri; Corte Cass., sez. VI, Sent. n. 1318 del 1997, u.p. 30 settembre 1996, Penna ed altri).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 34 CORTE COST., Decreto Legge 06/09/1996 num. 464 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)