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Sez. 5, Sentenza n. 13405 del 30/06/2016 (Rv. 640145 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Medici di medicina generale convenzionati con il SSN - Disponibilità di uno studio con le caratteristiche di cui all'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale reso esecutivo con d.P.R. n. 270 del 2000 - Assenza di personale dipendente - Autonoma organizzazione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640145-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell'art. 22 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. n. 270 del 2000, rientrando nell'ambito del "minimo indispensabile" per l'esercizio dell'attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., DPR 28/07/2000 num. 270

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)